Sovraindebitamento e accordo di composizione: via libera possibile nonostante il voto negativo dell’INPS
I giudici chiariscono che è ammissibile comunque il cram down in sede di omologa

In materia di sovraindebitamento e di procedura di accordo di composizione il cosiddetto cram down in sede di omologa va considerato ammissibile pur a fronte del voto negativo espresso dall’INPS. I giudici chiariscono che, con riferimento alla procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, quanto previsto in tema di cram down per l’amministrazione finanziaria deve ritenersi estensibile, alle medesime condizioni, anche agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, come peraltro contemplato nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Ciò in quanto il mancato richiamo, nel predetto dettato normativo, a tali enti gestori appare più il frutto di un difetto di coordinamento che di una precisa scelta, a maggior ragione ove si consideri la palese volontà del legislatore di anticipare, in considerazione dell’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia, molte delle disposizioni previste in materia di sovraindebitamento dal Codice della crisi e dell’insolvenza. (Decreto del 10 maggio 2022 del Tribunale di Spoleto)