Spesa straordinaria per l’attività sportiva della figlia: legittimo che a pagare sia soprattutto il padre

Decisiva la constatazione che l’uomo svolge un’attività professionale ed è proprietario di un complesso immobiliare

Spesa straordinaria per l’attività sportiva della figlia: legittimo che a pagare sia soprattutto il padre

Se l’uomo svolge un’attività professionale ed è anche proprietario di un prestigioso complesso immobiliare, allora egli è tenuto a sobbarcarsi la quasi totalità – ossia l’80% nel caso in esame – della spesa straordinaria relativa allo svolgimento dello sport equestre da parte della figlia, rispondente al soddisfacimento di un interesse preminente della ragazza. I giudici spiegano che la questione del riparto delle spese straordinarie tra i genitori è stata effettuata in maniera corretta, cioè nel rispetto della misura proporzionale dei redditi. Su questo punto i giudici ricordano che, in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti. (Ordinanza 14813 del 10 maggio 2022 della Corte di Cassazione)

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