Spese processuali pagate grazie all’aiuto economico fornito dal nuovo compagno: ciò non basta per negare l’assegno di mantenimento alla donna

Respinte le osservazioni proposte dall’ex marito. Confermato il diritto dell’ex moglie a percepire un sostegno economico

Spese processuali pagate grazie all’aiuto economico fornito dal nuovo compagno: ciò non basta per negare l’assegno di mantenimento alla donna

L’occasionale aiuto economico avuto dal nuovo compagno, e mirato sostenere le spese del processo di primo grado, non è sufficiente per negare alla donna il diritto a percepire l’assegno di mantenimento dall’ex marito. Confermata in Cassazione la decisione presa dai giudici di Appello, i quali avevano escluso la possibilità di addebitare la separazione alla donna e di negarle anche l’assegno di mantenimento, quantificato in 200 euro mensili. Per quanto concerne il primo aspetto, ossia le origini della rottura coniugale, viene posto in evidenza come la crisi della coppia sia di molto precedente all’infedeltà della donna, infedeltà che non può quindi essere considerata come la causa che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra moglie e marito. Per quanto concerne il fronte economico, i giudici prendono atto dell’esistenza di un nuovo rapporto sentimentale instaurato dalla donna e dell’occasione aiuto economico avuto dal compagno per provvedere al pagamento delle spese legali di primo grado, ma annotano che ciò non basta per ritenere che ci si trovi di fronte a un legame serio e stabile, avente caratteristiche assimilabili a quelle del coniugio. (Ordinanza 4327 del 10 febbraio 2022 della Cassazione)

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