Stop alla normativa regionale che consente ai Comuni di costituire o partecipare a società per un indefinito novero di attività
Censurato il provvedimento adottato dalla Regione Sicilia. I giudici precisano che la decisione di avvalersi di una società pubblica per lo svolgimento di una attività deve essere ben motivata

Stop parziale dei giudici della Corte Costituzionale alla normativa – in materia di aree sciabili e di sviluppo montano – con cui la Regione Sicilia ha consentito ai Comuni dell’isola di costituire o partecipare a società per un indefinito e quindi eccessivo insieme di finalità e attività. Ciò collide, secondo i giudici, con l’impostazione alla base del Testo unico delle società partecipate che, attraverso un doppio vincolo, di scopo e di attività, punta a contrastare l’aumento ingiustificato delle partecipazioni pubbliche. Ciò però non comporta l’illegittimità dell’intera normativa impugnata, perché l’attività di realizzazione e di gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva è espressamente considerata dal Testo unico delle società partecipate. In sostanza, la partecipazione, anche minoritaria, a società per la realizzazione e la gestione di tali impianti di risalita rimane quindi consentita, avendo peraltro anche finalità pubbliche di sostegno alle attività svolte nelle aree sciabili, di cui spesso costituisce l’infrastruttura essenziale. In ogni caso, la puntuale decisione di avvalersi di una società pubblica per lo svolgimento di tale attività dovrà essere analiticamente motivata, poiché gli enti territoriali possono assumere direttamente la gestione di attività imprenditoriali solo se (e in quanto) siano in grado di farlo a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato. (Sentenza 201 del 28 luglio 2022 della Corte Costituzionale)