Niente ristoro economico da parte dell’ente locale per l’incidente che ha provocato la morte di una persona
Strada ridotta ad un acquitrino a causa di piogge eccezionali. Incolpevole, quindi, l’ente pubblico per l’incidente stradale che ha provocato la morte di una persona alla guida della propria vettura: impossibile, secondo i giudici, intervenire per tempo e porre rimedio alla situazione di emergenza. Per i giudici non è in discussione, nella vicenda in esame, l’acquitrino impraticabile a cui era ridotta la strada, ma, viene precisato, l’allagamento, causato da piogge torrenziali, va valutato come una condizione eccezionale tale da azzerare la responsabilità dell’ente locale quale custode della strada. Anche perché, viene aggiunto, è da considerare come impossibile un intervento immediato utile ad interdire la circolazione. Dall’altro viene posto in evidenza il comportamento imprudente tenuto dal conducente, il quale non ha tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi e non l’ha ridotta, come invece necessario, fino a quasi a fermarsi in attesa di vedere ritornare praticabile la strada. Evidente, quindi, la colpevolezza del conducente. (Ordinanza 42107 del 31 dicembre 2021 della Cassazione)