Strada rumorosa: niente risarcimento per il cittadino smentito dalla relazione del consulente del giudice
Respinta la tesi secondo cui il Comune era colpevole perché l’installazione dello spartitraffico aveva comportato l’aumento della rumorosità della strada

Niente ristoro economico per il privato cittadino che chiama in causa il Comune, lamentando l’accresciuta rumorosità della strada provinciale situata nei pressi della sua abitazione, in conseguenza dell’esecuzione, su di essa, di alcuni interventi, con posa in opera di uno spartitraffico con guard-rail centrale. Respinta, di conseguenza, anche la richiesta del privato cittadino di vedere condannato il Comune all’esecuzione delle opere occorrenti per riportare il rumore entro la soglia di tollerabilità. Decisivo il parere fornito ai giudici dal consulente, il quale ha, in sostanza, escluso che lo spartitraffico potesse influenzare in maniera significativa la rumorosità proveniente dalla strada. I giudici riconoscono che la causa dell’aumento di rumore lamentato dal cittadino fosse da individuare nella realizzazione dello spartitraffico, ma aggiungono che il consulente, chiamato a verificare la rumorosità proveniente dalla strada e a comparare la situazione antecedente e successiva all’esecuzione degli interventi lamentati dal cittadino, ha certificato l’impossibilità di portare a termine detta indagine in sicurezza, ha registrato l’assenza di altri tratti stradali, privi di spartitraffico, da utilizzare a fini comparativi, e infine ha stabilito che, in ogni caso, lo spartitraffico non avrebbe potuto influenzare in maniera significativa la rumorosità proveniente dalla strada. (Ordinanza 15390 del 13 maggio 2022 della Corte di Cassazione)