Sulla mora dell'assicuratore e sul risarcimento
L'assicuratore ha l'obbligo di proteggere l'assicurato da richieste di danni da terzi secondo l'art. 1917 c.c. La questione sorge quando l'assicurato causa danni a una terza persona

Una società assicuratrice ha presentato ricorso in Cassazione contro una decisione della Corte d'Appello relativa ad un avvocato che cercava un risarcimento dall'assicuratore per responsabilità civile. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso della società assicuratrice, sottolineando che l'avvocato aveva segnalato il problema alla sua assicurazione il giorno stesso in cui aveva ricevuto la richiesta di risarcimento dai clienti.
La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo della compagnia assicuratrice. La Corte d'Appello ha stabilito, infatti, che l'assicuratore non ha adempiuto dopo la denuncia del sinistro da parte dell'avvocato assicurato, e che l'assicuratore ha rifiutato il pagamento senza fare ulteriori verifiche. La Corte ha chiarito che non è necessario che il credito del terzo danneggiato sia liquido al momento del pagamento da parte dell'assicuratore.
In sintesi, il Supremo Collegio ha respinto il ricorso e ha stabilito che l'assicuratore è in mora quando ritarda il pagamento senza giustificazione, e che gli interessi moratori partiranno dalla comunicazione del sinistro; inoltre, l'obbligo dell'assicuratore di pagare non dipende dalla liquidità del credito del terzo danneggiato al momento del pagamento. (Cass. civ., sez. III, ord., 20 maggio 2024, n. 13897).