Terriccio cementizio sulla strada: il dislivello creatosi è visibile. Niente risarcimento per il motociclista finito a terra
Esclusa dai giudici ogni possibile colpa del Comune. L’incidente è invece addebitato alla condotta di guida dell’uomo in sella al proprio motociclo

Nessuna colpa del Comune per la caduta subita da un motociclista a causa di terriccio cementizio presente sulla strada e derivante da recenti lavori di ristrutturazione di un immobile. Decisiva, secondo i giudici, la constatazione che l’anomalia era di portata limitata in quanto il materiale cementizio era diventato un tutt’uno con il basolato, costituendo quindi un normale dislivello perfettamente visibile dagli utenti della strada. In sostanza, sulla base delle circostanze di luogo e di tempo – inclusa la perfetta visibilità –, l’incidente viene attribuito alla responsabilità del conducente del motociclo, il quale, secondo i giudici, avrebbe potuto evitare il pericolo con l’ordinaria diligenza in quanto l’anomalia, ossia il dislivello creatosi, era facilmente riconoscibile, poiché chiaramente visibile, e facilmente evitabile. Inutile quindi la richiesta di risarcimento avanzata dal motociclista – che a seguito dell’incidente verificatosi in una strada del centro storico cittadino ha riportato la frattura di tibia e perone della gamba destra – poiché, secondo i giudici, la condotta di guida da lui tenuta non è risultata adeguata allo specifico contesto. (Ordinanza 11628 dell’11 aprile 2022 della Corte di Cassazione)