Ultima la ristrutturazione dei debiti, il giudice può attivarsi per la cancellazione dell’ipoteca sul bene
Fondamentale però che l’alienazione del bene abbia tutelato il creditore garantito dal privilegio sul bene

Possibile per il giudice, a ristrutturazione dei debiti ultimata, attivarsi per la cancellazione dei gravami sui beni e delle iscrizioni in sofferenza delle obbligazioni nelle banche dati. Imprescindibile, precisano i giudici, che la procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti del soggetto sovraindebitato sia stata portata a completa esecuzione. Necessario, però, per garantire il potere del giudice di provvedere alla cancellazione dei gravami sui beni, anche che in adempimento del piano si sia provveduto alla alienazione del bene su cui insisteva il gravame – un’ipoteca, nel caso specifico – e che ciò sia avvenuto con modalità competitive tali da garantire il miglior realizzo, anche nell’interesse del creditore garantito dal privilegio sul bene. Inoltre, se si è effettivamente verificata anche l’estinzione delle obbligazioni che, in quanto rimaste inadempiute, avevano giustificato l’iscrizione in sofferenza nelle banche dati di vari enti delle relative posizioni, il Tribunale può disporre, al fine di consentire al debitore sovraindebitato di ottenerne in tempi celeri la cancellazione, che, a cura del gestore della crisi, sia comunicato a tali enti, per gli adempimenti conseguenti, il provvedimento di cosiddetto “eseguiti obblighi”, emesso come da istanza proposta dal sovraindebitato a seguito della completa esecuzione dell’accordo e della soddisfazione dei creditori nella misura preventivata. (Ordinanza del 2 febbraio 2022 del Tribunale di Verona)