Respinta la richiesta di risarcimento avanzata da un automobilista nei confronti della compagnia assicurativa designata dal ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’ a seguito di un incidente con un veicolo non identificato
Decisiva, nella vicenda in esame, è la constatazione che il testimone ha reso la propria deposizione solo tre mesi dopo l’accaduto e ha messo per iscritto di essere stato presente sul luogo del sinistro, mentre, in realtà, i carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incidente, non lo avevano identificato nell’immediatezza del fatto. Questo dettaglio, emerso durante l’istruttoria del merito, è assolutamente fondamentale. Proprio il verbale redatto dai carabinieri convince i giudici a respingere la richiesta di risarcimento avanzata da un automobilista nei confronti della compagnia di assicurazioni designata dal ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’ a seguito dei danni riportati in un sinistro stradale conseguente, secondo quanto raccontato ai carabinieri, al comportamento scorretto di un altro automobilista rimasto non identificato. (Ordinanza 33357 dell’11 novembre 2021 della Cassazione)