Vacanza insoddisfacente: azione risarcitoria da rivolgere contro il tour operator
Priva di fondamento, invece, la richiesta di ristoro economico presentata all’agenzia di viaggi

Se la qualità della vacanza non è soddisfacente, allora il turista deve rivalersi non contro l’agenzia di viaggi, bensì contro il tour operator. Proprio applicando questa prospettiva, i giudici hanno respinto la richiesta di risarcimento presentata da un turista ma rivolta contro l’agenzia di viaggi, che, osservano i giudici, non può essere ritenuta responsabile per la non rispondenza dei servizi offerti a quelli promessi e pubblicizzati nella presentazione del ‘pacchetto all-inclusive’. Comprensibili le lamentele del turista, rimasto deluso dalla vacanza di coppia in Tunisia, lamentele mirate a sottolineare che organizzazione del viaggio e gestione dell’ospitalità alberghiera sono stati carenti sotto molteplici aspetti, come testimoniato, tra l’altro, dalla mancata fruizione del transfert privato – pur prenotato e pagato – dall’aeroporto all’albergo, dall’assegnazione di una stanza non pulita, priva dell’aria condizionata e del frigobar funzionante, e infine da una spiaggia priva di lettini prendisole a sufficienza per tutti gli avventori. Egli però, osservano i giudici, avrebbe dovuto prendersela col tour operator e non con l’agenzia di viaggi. (Ordinanza 3150 del 2 febbraio 2022 della Cassazione)