Valido e non contestabile il fallimento della società in nome collettivo che ha operato come impresa artigiana

Non vi è più alcun rapporto tra la condizione di piccolo imprenditore e la condizione di fallibilità e nessuna rilevanza può avere la eventuale natura artigiana dell’impresa

Valido e non contestabile il fallimento della società in nome collettivo che ha operato come impresa artigiana

Legittima la declaratoria di fallimento della società in nome collettivo che era un’impresa artigiana. Irrilevante, chiariscono i giudici, anche il fatto, posto in evidenza da un socio, che tutti i soci avevano prestato il proprio lavoro manuale in misura prevalente. I giudici ricordano che ai fini della dichiarazione di fallimento vi è la necessità del superamento di alcuni parametri dimensionali, ma essi aggiungono poi che è ora tratteggiata la figura dell’imprenditore fallibile, facendo riferimento in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all’organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull’altrui lavoro. Di conseguenza, alla luce della riforma della legge fallimentare, non sussiste più alcun rapporto tra la condizione di piccolo imprenditore e la condizione di fallibilità, e, a maggior ragione, nessuna rilevanza può avere la eventuale natura artigiana dell’impresa, elemento, questo, ininfluente anche nel regime ante riforma. (Ordinanza 11495 dell’8 aprile 2022 della Corte di Cassazione)

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