Veicolo danneggiato a seguito del sinistro, il proprietario rifiuta l’ispezione dell’assicurazione: improponibile la sua domanda risarcitoria

Colpevole l’automobilista che ha riportato il danno ma non ha collaborato con la compagnia assicuratrice del veicolo che ha causato l’incidente

Veicolo danneggiato a seguito del sinistro, il proprietario rifiuta l’ispezione dell’assicurazione: improponibile la sua domanda risarcitoria

Respinta la richiesta di risarcimento avanzata dal proprietario del veicolo lesionato nei confronti del veicolo che ha causato il danno e della sua compagnia di assicurazioni se egli non si è mostrato collaborativo e non ha messo a disposizione la propria vettura per le necessarie verifiche. In premessa, i giudici richiamano il Codice delle assicurazioni, sottolineando soprattutto i paletti finalizzati a razionalizzare il contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato anche da liti bagatellari nella materia dei sinistri stradali. Per raggiungere tale scopo non vi è solo la dilazione temporale modesta – tra i 60 e i 90 giorni – per la proposizione della domanda risarcitoria, ma anche la partecipazione attiva dell’assicuratore alle trattative ante causam, così da propiziare una conciliazione precontenziosa. In questa ottica è indispensabile che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole, e cioè di formulare un’offerta congrua, ma ciò richiede sia un presupposto formale, ovvero la trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, sia un requisito sostanziale, in quanto la collaborazione tra danneggiato e assicuratore, nella fase stragiudiziale, impone correttezza e buona fede. Nella vicenda in esame, è venuto meno a tale dovere di collaborazione, subendone, come conseguenza, l’improponibilità della domanda risarcitoria, l’automobilista danneggiato che si è sottratto all’ispezione del proprio veicolo, attività, questa, utile alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria. (Ordinanza 1756 del 20 gennaio 2022 della Cassazione)

News più recenti

Mostra di più...