Veicolo danneggiato a seguito del sinistro, il proprietario rifiuta l’ispezione dell’assicurazione: improponibile la sua domanda risarcitoria
Colpevole l’automobilista che ha riportato il danno ma non ha collaborato con la compagnia assicuratrice del veicolo che ha causato l’incidente

Respinta la richiesta di risarcimento avanzata dal proprietario del veicolo lesionato nei confronti del veicolo che ha causato il danno e della sua compagnia di assicurazioni se egli non si è mostrato collaborativo e non ha messo a disposizione la propria vettura per le necessarie verifiche. In premessa, i giudici richiamano il Codice delle assicurazioni, sottolineando soprattutto i paletti finalizzati a razionalizzare il contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato anche da liti bagatellari nella materia dei sinistri stradali. Per raggiungere tale scopo non vi è solo la dilazione temporale modesta – tra i 60 e i 90 giorni – per la proposizione della domanda risarcitoria, ma anche la partecipazione attiva dell’assicuratore alle trattative ante causam, così da propiziare una conciliazione precontenziosa. In questa ottica è indispensabile che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole, e cioè di formulare un’offerta congrua, ma ciò richiede sia un presupposto formale, ovvero la trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, sia un requisito sostanziale, in quanto la collaborazione tra danneggiato e assicuratore, nella fase stragiudiziale, impone correttezza e buona fede. Nella vicenda in esame, è venuto meno a tale dovere di collaborazione, subendone, come conseguenza, l’improponibilità della domanda risarcitoria, l’automobilista danneggiato che si è sottratto all’ispezione del proprio veicolo, attività, questa, utile alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria. (Ordinanza 1756 del 20 gennaio 2022 della Cassazione)