Veicolo non assicurato: responsabili proprietario e conducente verso l’impresa assicurativa

Legittima l’azione di rivalsa messa in moto dall’impresa designata dal ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’

Veicolo non assicurato: responsabili proprietario e conducente verso l’impresa assicurativa

Per i danni riportati dalla persona trasportata su un veicolo privo di copertura assicurativa e guidato da persona diversa dal proprietario, è legittimo il risarcimento da parte dell’impresa assicurativa, che però può rivalersi su proprietario e conducente del veicolo. Nella vicenda in esame la persona danneggiata ha ottenuto 130.000 di risarcimento dall’impresa designata dal ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’, impresa che ha agito poi in rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo privo di copertura assicurativa. Su questo fronte i giudici ritengono legittima tale azione di rivalsa, poiché il debito sorto dalla violazione dell’obbligo assicurativo è frutto di un comportamento imputabile tanto al proprietario quanto al conducente. Di conseguenza, a meno di elementi di rilievo, come ad esempio la simulazione dell’avvenuta stipula della polizza, l’obbligazione solidale di conducente e proprietario nei confronti dell’assicurazione grava su entrambi, poiché ciascuno ha dato luogo, con la propria omissione, all’insorgenza del debito verso l’impresa designata dal ‘Fondo’. (Ordinanza 40592 del 23 dicembre 2021 della Cassazione)

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