Versa un acconto per il viaggio e poi si tira indietro: condannato a rimborsare l’agenzia
Palese la gravità della condotta tenuta dal cliente, che ha interrotto all’improvviso le trattative per la chiusura del contratto

Colpevole il cliente che prima versa un acconto e poi si tira indietro, non concludendo il contratto per il tour turistico. Consequenziale la sua condanna a versare un ristoro economico all’agenzia di viaggi. I giudici sottolineano, nella vicenda in esame che, sebbene il contratto tra le parti non fu firmato, tuttavia il versamento dell’acconto di 200 euro, richiesto dall’agenzia al cliente a conferma dell’impegno assunto, costituisce, in concreto, prova della chiara volontà del cliente di dar seguito all’ordine già impartito. A rendere colpevole la condotta del cliente è poi la constatazione che le trattative contrattuali risultano improvvisamente interrotte senza alcuna valida giustificazione. Per queste ragioni, quindi, l’agenzia ha titolo per pretendere il risarcimento dei danni subiti per responsabilità del cliente, danni che si quantificano nell’importo versato dall’agenzia, a titolo di penale, al netto dell’acconto ricevuto di 200 euro, per un totale finale di euro 1540 euro. (Ordinanza 19609 del 17 giugno 2022 della Corte di Cassazione)