Vettura rubata: niente indennizzo dall’assicuratore se il premio è stato pagato in ritardo

Decisiva la constatazione che al momento della sottrazione del veicolo la garanzia assicurativa era da considerare sospesa

Vettura rubata: niente indennizzo dall’assicuratore se il premio è stato pagato in ritardo

Niente indennizzo dalla compagnia assicurativa, nonostante il furto della vettura, se il certificato di assicurazione è privo di quietanza di pagamento del relativo premio e quindi non costituisce prova della copertura assicurativa al momento della sottrazione del veicolo. Inutile l’azione giudiziaria proposta dal proprietario dell’automobile, poiché, osservano i giudici, in mancanza della prova dell’effettività e della tempestività del pagamento del premio, la garanzia assicurativa deve ritenersi sospesa. E su questo fronte l’assicuratore non ha assolutamente l’onere di provare il fatto alla base della contestazione relativa alla tempestività del pagamento della rata di premio, trattandosi di profilo afferente alla sussistenza del diritto dell’assicurato. Per ulteriore chiarezza, comunque, i giudici precisano che la rinuncia dell’assicuratore agli effetti della sospensione non può essere desunta dall’avere egli accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve ricorrere invece una specifica espressione di rinuncia. (Ordinanza 4357 del 10 febbraio 2022 della Cassazione)

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