Via libera al concordato preventivo in continuità se garantisce i creditori
Possibile per la società liquidare una parte di beni e destinare la restante parte alla prosecuzione dell’attività
Necessario certificare la definizione del procedimento pendente in fase esecutiva, sia per rimuovere, nell’interesse del debitore, gli effetti della pubblicità del decreto di apertura e della sentenza di omologa, che per assicurare, al contempo, la conoscibilità dell’effetto esdebitatorio conseguente all’esecuzione
La mera sproporzione tra il prezzo di aggiudicazione e il valore di stima o di mercato del bene non integra, di per sé, un presupposto sufficiente per l’esercizio del potere di sospensione della vendita