Vittoria per il creditore: sì al pignoramento dei buoni fruttiferi postali del debitore

Respinte le obiezioni del titolare di una ‘sas’. Decisivo il riferimento a una sentenza della Consulta

Vittoria per il creditore: sì al pignoramento dei buoni fruttiferi postali del debitore

Sì alla pignorabilità dei buoni fruttiferi postali ad opera del creditore. Fondamentale il richiamo alla pronuncia emessa dalla Corte Costituzionale alla fine del 1995 pronuncia che in sostanza ha fatto venire meno il paletto della impignorabilità dei buoni fruttiferi postali per l’appunto. Nella vicenda in esame è il titolare di una ‘sas’ in liquidazione a opporsi all’assegnazione al creditore a seguito di una espropriazione presso terzi di somme di sua proprietà e della società, identificate con alcuni buoni fruttiferi postali. L’imprenditore sostiene la tesi della intangibilità dei buoni a lui intestati e relativi a denaro di sua proprietà e della società. Per i giudici, però, questa tesi non è più sostenibile. Inoltre, i giudici sottolineano anche che non potendosi ritenere concluso il rapporto tra il titolare della società e ‘Poste Italiane’, va escluso che esso non fosse coperto dall’ambito di applicabilità della decisione della Consulta in merito alla pignorabilità dei buoni fruttiferi postali (Ordinanza 39968 del 14 dicembre 2021 della Cassazione)

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