Vizi dell’opera: nessun addebito per l’architetto esautorato dal committente

Esclusa ogni responsabilità dell’originario direttore dei lavori. Decisiva l’invadenza del committente

Vizi dell’opera: nessun addebito per l’architetto esautorato dal committente

Nessun addebito nei confronti dell’architetto per l’esecuzione irregolare, cioè non conforme a quanto previsto nel capitolato, dell’intervento di rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura dell’immobile, se egli è stato completamente estromesso dalla direzione dei lavori. Evidente, invece, nella vicenda presa in esame dai giudici, la colpa del committente che ha praticamente esautorato l’architetto dal suo ruolo di direttore dei lavori e ha propiziato l’introduzione delle modifiche esecutive dei lavori che sono risultate essere alla base del danno emerso a chiusura dell’intervento, modifiche di cui egli ha peraltro curato direttamente la realizzazione secondo modalità difformi da quanto risultante dal progetto originario licenziato dal direttore dei lavori. Consequenziale l’applicazione del principio secondo cui, laddove il direttore dei lavori venga in sostanza esautorato, e non possa essere più considerato tale a fronte dell’inequivoco recesso dal rapporto d’opera professionale da parte del committente, allora egli non può essere giuridicamente responsabile per i vizi e le difformità dell’opera. (Ordinanza 3705 del 7 febbraio 2022 della Cassazione)

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