A rischio la multa per eccesso di velocità se manca la prova della taratura periodica dell’autovelox

Non può essere attribuita fede privilegiata alle attestazioni di regolare funzionamento contenute nel verbale, poiché non sono ammessi mezzi di attestazione o dimostrazione del corretto funzionamento diversi dal certificato di taratura periodica, ivi inclusi i sistemi di autodiagnosi

A rischio la multa per eccesso di velocità se manca la prova della taratura periodica dell’autovelox

A rischio la multa inflitta all’automobilista per eccesso di velocità se non vi sono prove provate in merito alla taratura periodica dell’autovelox. I giudici ricordano, in premessa, che, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che esse funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi. Di conseguenza, in presenza di contestazione da parte dell’automobilista sanzionato, spetta all’amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento. In questa ottica va ribadito che la mancata indicazione del certificato di regolare taratura dell’apparato nel verbale di contestazione dell’infrazione non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l’effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell’impianto, spostando sull’amministrazione l’onere di depositare la certificazione di taratura, ma ciò, tuttavia, pone a carico della pubblica amministrazione l’onere di fornire la prova, nel corso del giudizio di merito, dell’avvenuta taratura periodica dell’apparecchiatura, cosa che non è avvenuta, però, nel caso preso in esame dai giudici. Viene poi chiarito che non può essere attribuita fede privilegiata alle attestazioni di regolare funzionamento contenute nel verbale, poiché non sono ammessi mezzi di attestazione o dimostrazione del corretto funzionamento diversi dal certificato di taratura periodica, ivi inclusi i sistemi di autodiagnosi. (Ordinanza 2279 del 25 gennaio 2023 della Corte di Cassazione)

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