Abbassamento della soletta del marciapiede: niente risarcimento per il conseguente capitombolo

Impossibile porre sotto accusa il Comune se il dislivello creatosi era di altezza estremamente contenuta, non certo un gradino, ed era comunque ben visibile

Abbassamento della soletta del marciapiede: niente risarcimento per il conseguente capitombolo

L’imprevisto abbassamento della soletta del marciapiede può tradire la persona a passeggio e causarne la caduta ma non può legittimare la successiva azione risarcitoria avanzata nei confronti del Comune. Respinta, nello specifico, l’istanza presentata da due coniugi a seguito dei danni riportati come conseguenza di un incidente loro occorso, nell’estate del 2019, in ora diurna, allorquando, mentre percorrevano un marciapiede di nuova costruzione che conduce al centro del paese, la donna era inciampata a causa di un abbassamento della soletta del marciapiede, che creava un gradino non visibile, ed era rovinata a terra, coinvolgendo nella caduta il marito che le camminava al fianco. Per i giudici, però, l’incidente è causalmente ascrivibile in via esclusiva alla condotta disattenta della donna, tale da configurare un caso fortuito e da escludere la responsabilità dell’ente locale. Decisiva in questa ottica la sottolineatura che dalle fotografie a disposizione risulta di tutta evidenza che il dislivello creato era di altezza estremamente contenuta, non certo un gradino, ed era comunque ben visibile proprio per l’assenza di altre deformazioni dell’asfalto, oltre che per il differente colore. Esso quindi non solo era assolutamente visibile ed evitabile, ma era privo di alcuna intrinseca obiettiva pericolosità, ed era quindi percepibile ove fosse stata posta adeguata attenzione da parte dei due coniugi. (Ordinanza 35559 del 2 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)

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