Aborto impossibile per la donna incinta: colpevole il medico per la negligente carenza informativa

L’onere della prova del concretizzarsi del pericolo e della scelta di ricorrere all’aborto è a carico della donna

Aborto impossibile per la donna incinta: colpevole il medico per la negligente carenza informativa

L'impossibilità, per una madre, di scegliere se interrompere la gravidanza è fonte di responsabilità civile del medico se imputabile a negligente carenza informativa da parte del medico curante. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali chiariscono che l’onere probatorio è a carico della madre e il thema probandum è costituito da un fatto complesso, integrato dal concorso di molteplici circostanze e comportamenti proiettati nel tempo: la rilevante anomalia del nascituro, l'omessa informazione da parte del medico, il grave pericolo per la salute psicofisica della donna, la scelta abortiva di quest'ultima. Ulteriore elemento di complessità della valutazione è costituito dal fatto che la prova verte (anche) su una determinazione di volontà interiore della donna, della quale non si può fornire rappresentazione immediata e diretta. L’onere probatorio può dunque essere assolto tramite la dimostrazione di altre circostanze, dalle quali si possa ragionevolmente risalire, per via induttiva, all'esistenza del fatto psichico che si tratta di accertare, secondo un criterio probabilistico. In sostanza, l’onere della prova del concretizzarsi del pericolo e della scelta di ricorrere all’aborto è a carico della donna, la quale potrà adempiervi anche mediante presunzioni, dimostrando, secondo il criterio del “più probabile che non”, che non avrebbe portato a termine la gravidanza, una volta avuto contezza della patologia del nascituro. (Ordinanza 18327 del 27 giugno 2023 della Cassazione)

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