Irrilevanti, invece, i riferimenti all’atto costitutivo o allo statuto
I paletti fissati, nero su bianco, nell’atto costitutivo o nello statuto dell’associazione non bastano per ritenerne acclarata la natura non commerciale. Confermato, almeno per ora, l’accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza nei confronti di un’associazione non riconosciuta, notificato al responsabile legale dell’ente e centrato sulla sostanziale natura commerciale delle attività esercite dall’associazione nei locali della propria sede. I giudici tengono a sottolineare che per fare chiarezza sulla natura non commerciale di un ente non ci si può basare solo sulle previsioni contenute nell’atto costitutivo o nello statuto, ma occorre, invece, che i ricavi per le prestazioni fornite in maniera generalizzata in favore dei consociati siano prevalenti sui ricavi ottenuti per quelle prestazioni offerte ai medesimi soci, ma sulla base di uno specifico corrispettivo per ogni prestazione individuale. In sostanza, non sono le previsioni statutarie a impedire il riconoscimento della natura non commerciale dell’associazione, colpita da avviso di accertamento, bensì la specifica natura commerciale della maggior parte delle prestazioni offerte e il loro contrasto con gli scopi sociali. (Sentenza 1581 del 15 dicembre 2021 della Commissione tributaria regionale delle Marche)