Moglie fa sesso solo per allentare la tensione coniugale: marito condannato

Catalogabile come violenza sessuale la condotta tenuta dall’uomo nei confronti della consorte

Moglie fa sesso solo per allentare la tensione coniugale: marito condannato

Moglie accetta di far sesso per allentare la tensione coniugale: marito condannato per violenza. Questa la posizione assunta dai giudici (sentenza numero 15867 del 24 aprile 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame la posizione di un uomo denunciato dalla moglie per l’incubo impostole tra le mura domestiche, incubo caratterizzato da maltrattamenti, da un lato, e violenze sessuali, dall’altro.
Il quadro probatorio è inequivocabile, secondo i giudici di merito, i quali, ritenendo attendibili i racconti fatti dalla donna, condannano l’uomo per il reato di violenza sessuale e lo sanzionano con settantadue mesi di reclusione.
In sostanza, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed in tempi diversi, abusando delle condizioni di inferiorità psichica della coniuge, condizioni consequenziali a condotte di maltrattamenti, oggetto, peraltro, di un differente procedimento penale, e allo stato di sottomissione determinatosi in lei, l’uomo l’ha costretta ad avere rapporti sessuali anche contro la sua volontà, arrivando ad ordinarle, allorquando la donna si rifiutava, di andare a dormire nella vasca da bagno,.
Assolutamente inutili le obiezioni sollevate in Cassazione dall’avvocato che difende l’uomo. Indiscutibile, difatti, anche per i magistrati di terzo grado, la colpevolezza dell’uomo per il reato di violenza sessuale ai danni della moglie.
Inequivocabile, difatti, il quadro tracciato grazie ai racconti della donna. In sostanza, le condotte di violenza sessuale risultano intimamente connesse a quelle dei maltrattamenti subiti dalla donna e accertati in separato procedimento, e tali elementi fungono da riscontro delle dichiarazioni della persona offesa, al fine di delineare il contesto maltrattante e la realtà familiare in cui si sono verificati i fatti oggetto del processo.
Detto in poche parole, è emerso con chiarezza il clima di vessazioni in cui viveva la coppia all’epoca dei fatti, e ciò ha consentito di contestualizzare il quadro fattuale circa l’avvenuta concretezza delle violenze sessuali subite dalla donna e necessariamente collegate, ma non coincidenti, precisano i giudici, al contesto di sopraffazione consequenziale ai maltrattamenti perpetrati nei suoi confronti dal marito.
Impossibile, chiariscono i giudici, ipotizzare l’assorbimento delle condotte di maltrattamento in quelle di violenza sessuale. Ciò perché il delitto di maltrattamenti è assorbito da quello di violenza sessuale soltanto quando vi è piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali ad essa, mentre vi è concorso tra i due reati in caso di autonomia anche parziale delle condotte, comprendenti anche atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza o alla minaccia strumentale necessaria alla realizzazione della violenza.
Evidente, secondo i giudici, nella vicenda in esame, la mancata coincidenza tra le due condotte, dal momento che i maltrattamenti lamentati dalla donna non erano strumentali esclusivamente alla violenza sessuale, ma assumevano contorni indipendenti sfociati in ripetute umiliazioni e violenze.
Per quanto concerne, poi, il tema dell’attendibilità della persona offesa, le dichiarazioni da lei rese sono risultate pienamente coerenti sui profili essenziali, analitiche nella ricostruzione del clima familiare e puntuali nella ricostruzione dei fatti. Dal narrato appare evidente come il consenso apparentemente manifestato da lei alle richieste di rapporti sessuali del marito risultasse viziato in radice e frutto della necessita di allentare le continue tensioni coniugali, sottolineano i magistrati. A corroborare questa visione, poi, anche le deposizioni dei figli della coppia, deposizioni che hanno certificato il clima di intimidazione instaurato dal padre tra le mura domestiche.
Questi elementi hanno fatto emergere l’opposizione della donna alle richieste sessuali del marito e il contesto di violenza e minaccia ambientali in cui venivano formulate quelle richieste.

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