Accesso agli strumenti di regolazione della crisi: illegittima la revoca degli amministratori che hanno fatto il possibile per risanare la società
L’impegno degli amministratori si evince, in particolar modo, dall’incremento del fatturato nell’anno 2021 e dalla chiusura in pareggio, in tale periodo, del relativo bilancio

Stop alla delibera dell’assemblea ordinaria dei soci che sancisce la revoca della compagine amministrativa, giusto quindici giorni dopo la delibera di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, se essa è immotivata, cioè poggiata sui presunti e non dimostrati comportamenti scorretti degli amministratori, e ha perciò una valenza ritorsiva, non meritevole, ovviamente, di tutela. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, è emerso dall’istruttoria che gli amministratori messi alla porta hanno assunto la loro carica nell’ottobre 2020 in seno a una società già in evidente crisi finanziaria, e, ciò nonostante, essi si sono adoperati in concreto per affrontare le difficoltà economiche riscontrate. A questo proposito, i giudici osservano che tale impegno si evince, in particolar modo, dall’incremento del fatturato nell’anno 2021 e dalla chiusura in pareggio, in tale periodo, del relativo bilancio. E, peraltro, gli stessi soci, in sede di approvazione del bilancio relativo all’anno 2021, hanno riconosciuto il costante impegno degli amministratori revocati e i risultati da essi ottenuti. In sostanza, non può imputarsi all’organo amministrativo la crisi aziendale, né tantomeno l’esposizione debitoria, che è riferibile, invece, sempre sulla base della istruttoria, all’inottemperanza dei Comuni morosi rispetto agli obblighi contrattuali assunti con la società. Allo stesso modo, il mancato rispetto del piano di rientro nei confronti dei fornitori non può che essere dipeso dalla mancanza di liquidità di cassa, anche in questo caso imputabile ai Comuni soci, e quindi nessun piano di risanamento avrebbe potuto contenere la crisi. Tutte queste circostanze rendono evidente, secondo i giudici, come la delibera di revoca della compagine amministrativa - revoca intervenuta dopo soli quindici giorni dalla delibera di accesso agli strumenti di regolazione della crisi - abbia una valenza ritorsiva, non essendovi alcuna giusta causa alla base della revoca degli amministratori. (Decreto del 18 aprile 2023 del Tribunale di L’Aquila)