Accesso al concordato minore: ammissibile la domanda anche se presentata dal debitore tramite il proprio legale
Necessario, però, che all’istanza risulti allegata la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi

Ammissibile la domanda di accesso al concordato minore presentata dal debitore, a mezzo del proprio legale, e non dal gestore della crisi. Fondamentale, però, precisano i giudici, che all’istanza risulti allegata la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi. Esemplare il caso preso in esame dai giudici: una donna in stato di sovraindebitamento, senza fissa dimora e domiciliata a casa della madre, ha formulato ai creditori una proposta di concordato minore. Tale proposta non è stata formulata tramite l’organismo di composizione della crisi – come invece espressamente previsto dal legislatore, il quale ha fissato un modus operandi a cui i gestori delle crisi sono tenuti ad uniformarsi, soprattutto quando, come nel caso in esame, le risorse del debitore sono particolarmente modeste –, ma alla domanda risulta comunque allegata, osservano i giudici, una relazione particolareggiata, da cui emerge che la donna è in stato di sovraindebitamento e non è una consumatrice, posto che i debiti gravanti su di essa derivano dall’esercizio di imprese commerciali passate. (Decreto del 22 dicembre 2022 del Tribunale di Parma)