Accesso alla composizione negoziata: non è un ostacolo il fatto che le ragionevoli prospettive di risanamento siano collegate all’eventuale omologazione di un accordo di ristrutturazione ad efficacia

Legittimo per l’imprenditore assumere già in partenza l’obiettivo secondario dell’accordo di ristrutturazione, in quanto realisticamente ritenuto più conveniente

Accesso alla composizione negoziata: non è un ostacolo il fatto che le ragionevoli prospettive di risanamento siano collegate all’eventuale omologazione di un accordo di ristrutturazione ad efficacia

Per l’accesso alla composizione negoziata non rappresenta un ostacolo la circostanza che le ragionevoli prospettive di risanamento siano collegate all’eventuale omologazione di un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa che costituisce uno sbocco normativamente previsto della composizione negoziata della crisi d’impresa, sia pur per il caso che le trattative non abbiano condotto ad una delle soluzioni previste, essendo l’omologazione di un accordo normativamente configurata quale soluzione perfettamente praticabile in esito al percorso di composizione, sia pur secondariamente rispetto alle opzioni favorite dal legislatore. Appare perciò legittimo, per l’imprenditore che chieda la nomina dell’esperto, assumere già in partenza l’obiettivo secondario dell’accordo di ristrutturazione, in quanto realisticamente ritenuto più conveniente. Poi il debitore in composizione negoziata, nel caso in cui egli prefiguri lo sbocco di un accordo di ristrutturazione da raggiungere con i propri creditori, ben può chiedere la conferma delle misure protettive del proprio patrimonio, attesa la sovrapponibilità pressoché perfetta dello strumento concorsuale con lo strumento generale delle misure protettive). Deve, dunque, convenirsi che il debitore abbia a diposizione, nel carnet processuale offerto dal ‘Codice della crisi d’impresa’, e pur quando palesi l’intento di voler addivenire all’omologazione di un accordo di ristrutturazione, tanto la soluzione della composizione negoziata quanto quella del cosiddetto pre accordo, senza che l’opzione per l’una rispetto all’altra possa configurarsi in sé come abusiva. (Ordinanza del 24 febbraio 2023 del Tribunale di Ravenna)

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