Accolto il ricorso del detenuto collaboratore di giustizia: da rivalutare la richiesta di permesso premio
In tema di permessi premio, quali sono i requisiti che costituiscono il presupposto logico-giuridico della concedibilità del beneficio?

Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza di permesso premio avanzata da un condannato a 30 anni di reclusione per concorso in omicidio aggravato nell'ambito dell'attività di criminalità organizzata. Secondo il tribunale, nonostante l'istante fosse collaboratore di giustizia dal 2019, era per lui necessario un ulteriore congruo periodo di osservazione sì da consentire di poter esprimere un giudizio prognostico sicuro circa la maturazione del suo ravvedimento e l'assenza del pericolo di recidiva.
Secondo l'ordinamento penitenziario, il giudice deve accertare la sussistenza di tre requisiti, presupposto logico-giuridico della concedibilità del beneficio:
- la regolare condotta del detenuto;
- l'assenza di pericolosità sociale;
- la funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro.
Nel caso in esame, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata è emersa la mancanza di un esame della regolare condotta del detenuto e della funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. La questione valorizzata dal Tribunale attiene, infatti, alla sola sussistenza del requisito della pericolosità sociale del detenuto, che il giudice ricava dall'assenza di un processo di rivisitazione critica delle proprie condotte pregresse.(Cass. pen., sez. I, ud. 29 novembre 2023 (dep. 5 gennaio 2024), n. 427)