Accordo di ristrutturazione dei debiti: per il raggiungimento del 60 per cento dei creditori le adesioni debbono essere presenti alla data di deposito del ricorso relativo al procedimento per l’access

Necessario che le adesioni siano presenti alla data di deposito del ricorso e che a tale data e con riferimento all’indebitamento in quel momento riscontrato siano raggiunte le soglie per omologare gli accordi anche mediante trascinamento delle transazioni fiscali e contributive

Accordo di ristrutturazione dei debiti: per il raggiungimento del 60 per cento dei creditori le adesioni debbono essere presenti alla data di deposito del ricorso relativo al procedimento per l’access

Per potere ufficializzare l’accordo di ristrutturazione dei debiti è necessario l’ottenimento dell’adesione da parte almeno del 60 per cento dei creditori, e le adesioni dei creditori debbono essere presenti alla data di deposito del ricorso relativo al procedimento per l’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Nello specifico, i giudici precisano che quanto al necessario raggiungimento del 60 per cento dei crediti aderenti all’accordo rispetto all’indebitamento complessivo dell’imprenditore (così come in ordine alla determinante adesione degli enti per il raggiungimento di tale soglia), l’incertezza circa il momento in cui tale percentuale deve essere raggiunta (e se abbiano rilievo i fatti successivi fino all’omologa in termini di nuove adesioni o di modifica dell’indebitamento) deve essere risolta nel senso di ritenersi necessario che le adesioni siano presenti alla data di deposito del ricorso e che a tale data e con riferimento all’indebitamento in quel momento riscontrato siano raggiunte le soglie per omologare gli accordi anche mediante trascinamento delle transazioni fiscali e contributive. (Sentenza del 28 giugno 2023 del Tribunale di Bologna)

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