Acqua piovana sulla scala, niente risarcimento per la caduta
I giudici sostengono che la persona danneggiata sarebbe potuta scendere senza rischi osservando le dovute cautele

Niente risarcimento per la persona che, recatasi in un’agenzia assicurativa, è caduta a causa dell’acqua piovana presente sulla scala sita all’esterno del locale. Questa decisione è frutto dell’applicazione del principio secondo cui quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più rilevante deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Nel caso preso in esame dai giudici è emerso, anche sulla base di alcune fotografie, che la scala, composta di tre soli gradini, era bagnata a causa della pioggia, e che i gradini avevano dimensioni regolari, e che non era presente il corrimano e che le strisce antisdrucciolo erano presenti sull’ultimo gradino e parzialmente anche sullo scalino superiore. Allo stesso tempo, però, la scala non era sporca né consumata e i gradini erano in buono stato. In sostanza, la scala non può ritenersi intrinsecamente pericolosa e quindi, concludono i giudici, la persona danneggiata avrebbe potuto scendere senza rischi osservando le dovute cautele. Tirando le somme, la caduta è da ricondurre, in ultima analisi, alla condotta della persona danneggiata che non aveva visto dove metteva i piedi nello scendere la scala. (Ordinanza 27445 del 20 settembre 2022 della Corte di Cassazione)