Addita come ‘furbetto’ il dipendente comunale che si assenta: condannato per diffamazione
I magistrati chiariscono che l’attribuzione di un comportamento subdolo esula dai limiti della critica verso il lavoratore

È diffamatorio dare del ‘furbetto’ al dipendente comunale che si assenta e lascia sguarnito l’ufficio. Condanna definitiva per un segretario comunale che, in un piccolo paese del Veneto, aveva segnalato con una missiva indirizzata al Sindaco e all’Ufficio del Personale, il comportamento tenuto dal dipendente, definito ‘subdolo’ e ‘furbetto’. I giudici sottolineano il carattere diffamatorio dei termini oggetto del processo e ravvisano nelle locuzioni usate nello scritto incriminato lo strumento mediante il quale il segretario comunale ha inferto un attacco personale alla dignità professionale del lavoratore, non correlato al lamentato comportamento e volto piuttosto ad attribuire al lavoratore comportamenti spregevoli e inutilmente umilianti. Impossibile, quindi, ipotizzare che il segretario comunale abbia esercitato legittimamente il diritto di critica. Su questo punto i magistrati chiariscono che l’attribuzione al lavoratore di un comportamento subdolo, rafforzato dall’espressione “i furbetti devono smettere”, esula dai limiti della critica verso il lavoratore, risolvendosi, invece, in una gratuita aggressione ai suoi danni, anche perché l’inoltro dello scritto incriminato è avvenuto in assenza di un accertamento preventivo concernente la veridicità delle affermazioni in merito al disservizio cagionato all’ufficio dal comportamento del dipendente. (Sentenza 16938 del 20 aprile 2023 della Cassazione)