Affidamento dei figli ad un solo genitore: necessario valutare l’interesse del minore

L’affidamento cosiddetto ‘super esclusivo’, che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa dell’esercizio della responsabilità genitoriale, richiede per conseguenza, ai fini dell’accertamento della contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento all’altro genitore di ogni decisione riguardante il minore stesso

Affidamento dei figli ad un solo genitore: necessario valutare l’interesse del minore

L’affidamento non condiviso del minore, cioè ad un solo genitore, costituendo un’eccezione alla regola dettata che riconosce il diritto e il valore assiologico della bigenitorialità, richiede un rigoroso accertamento, fondato sull’oggettivo riscontro probatorio, della contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento all’altro genitore.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 22941 dell’8 luglio 2026 della Cassazione), i quali hanno, di conseguenza, posto in discussione il provvedimento con cui era stata sospesa la responsabilità genitoriale di una donna, con riguardo al potere di assumere le decisioni più importanti per la vita del figlio (istruzione, educazione, salute) – collocato però di fatto esclusivamente presso di lei ed affidato alle sue cure –, potere attribuito in via esclusiva al padre.
Decisiva in Appello, e contestata dalla donna, la valutazione di un presunto suo atteggiamento oppositivo agli incontri del figlio con il padre.
Per fare chiarezza, i magistrati di Cassazione richiamano il principio secondo cui l’affidamento cosiddetto ‘super esclusivo’, che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa dell’esercizio della responsabilità genitoriale, richiede per conseguenza, ai fini dell’accertamento della contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento all’altro genitore di ogni decisione riguardante il minore stesso, un quid pluris, costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell’integrazione del requisito di legge.
In generale, poi, il diritto alla bigenitorialità del minore, come previsto dal Codice Civile, si traduce nel regime dell’affido condiviso, attuato in prevalenza con collocazione presso uno dei genitori ed ampio diritto di visita del genitore non collocatario, salvo soluzioni, generalmente concordate, che prevedono una collocazione o equivalente o quasi equivalente.
Il Codice Civile, poi, definisce il contenuto della responsabilità genitoriale che, nell’affido condiviso, è esercitata da entrambi i genitori, ovvero sono elencate tutte le decisioni di maggior interesse, relative all’istruzione, all’educazione (anche religiosa od etico-culturale), alla salute, alla residenza abituale del minore che compongono, pur senza esaurirlo, il quadro. In tale regime, solo le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere disgiunte.
In questa ottica, la modulazione, in concreto, dell’esercizio della responsabilità genitoriale è determinata dal giudice assumendo come prioritario parametro l’interesse del minore, le sue inclinazioni, il suo benessere, oltre che l’accordo delle parti, ove non disfunzionale rispetto all’interesse del minore.
Va poi tenuto presente che nell’affido esclusivo l’esercizio della responsabilità spetta ad uno solo dei genitori, ma le decisioni di maggior interesse vengono assunte da entrambi i genitori, mentre nel cosiddetto affido super esclusivo anche le decisioni di maggior interesse vengono prese dal genitore unico affidatario, salvo diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del giudice. Così, l’altro genitore, non affidatario, vigila sulla istruzione sulla educazione del minore e può rivolgersi al giudice quando siano assunte dal genitore affidatario in via esclusiva decisioni contrarie all’interesse del figlio.
Quanto ai presupposti, posto che l’affido esclusivo si fonda sulla contrarietà all’interesse del minore dell’ordinario regime, si deve ritenere, di conseguenza, che nell’ipotesi del cosiddetto affido super esclusivo la contrarietà deve essere radicale, grave e rigorosamente accertata.
E ai fini della decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario un grave pregiudizio per il figlio minore derivante o dalla violazione e dalla trascuratezza nei doveri che connotano la responsabilità genitoriale o nell’abuso dei poteri che pure ne compongono il contenuto; mentre, ai fini di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, il Codice Civile richiede un comportamento comunque pregiudizievole per il figlio.
Perciò, nei provvedimenti ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale viene dato rilievo preminente alle condotte soggettive incidenti in termini di pregiudizio per il minore, mentre nell’affido esclusivo viene dato rilievo alla valutazione della contrarietà all’interesse del minore non tanto di una condotta pregiudizievole di uno dei genitori, bensì sull’obiettivo accertamento della contrarietà dell’esercizio condiviso della bigenitorialità all’interesse del minore, e, infine, nell’affido super esclusivo in mancanza di una parametro normativo diretto – ferma la eccezionalità e residualità del ricorso al medesimo, essendo in gioco la limitazione di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona, sia del minore che del genitore, ovvero il diritto alla bigenitorialità – si impone un accertamento rigoroso dei presupposti, non potendosi escludere dall’esercizio della genitorialità della madre o del padre senza l’accertamento di condotte pregiudizievoli, di non modesta entità, ai danni del figlio.
Ragionando in tale ottica, è evidente, secondo i giudici di Cassazione, la carenza del provvedimento adottato in Appello, laddove, se anche il giudice avesse ritenuto la sussistenza di una condotta ostativa della madre, avrebbe dovuto motivare sulle conseguenziali gravi statuizioni assunte, di valore sostanzialmente ablativo o integranti affido super esclusivo, alla luce del superiore interesse del bambino, che peraltro è rimasto collocato presso la madre.

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