Aggressivo nei confronti dell’ex fidanzata per riavere il cane che le aveva regalato: legittima la condanna per violenza privata

L'intento che ispirava la condotta dell’uomo, ovvero rientrare in possesso del cagnolino, ha rappresentato un movente del tutto inidoneo a giustificare la violenza da lui compiuta nei confronti dell’ex fidanzata

Aggressivo nei confronti dell’ex fidanzata per riavere il cane che le aveva regalato: legittima la condanna per violenza privata

Impossibile ridimensionare la condotta tenuta da un uomo, condotta non catalogabile come mero esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In premessa, i giudici ricordano che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico. Ma nella vicenda oggetto del processo il cagnolino, di cui l’uomo aveva preteso violentemente la restituzione, era stato da lui regalato alla ex compagna ed era a lei intestato, sicché non vi era in capo all’uomo alcun diritto tutelabile per via giudiziaria. Impossibile, in sostanza, mettere in discussione la condanna dell’uomo. Così come è impossibile, aggiungono i giudici, escludere la circostanza aggravante dei futili motivi, circostanza che è palese ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. In conclusione, l'intento che ispirava la condotta dell’uomo, ovvero il possesso del cagnolino, ha rappresentato un movente del tutto inidoneo a giustificare la violenza da lui compiuta. (Sentenza 17581 del 27 aprile 2023 della Cassazione)

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