Allontanare da casa il figlio maggiorenne che la moglie ha avuto da una precedente relazione non può determina l’addebito della separazione

Decisiva la constatazione che, nel caso specifico, non ricorreva alcun diretto onere di assistenza morale e materiale da parte dell’uomo nei confronti del figlio maggiorenne della moglie

Allontanare da casa il figlio maggiorenne che la moglie ha avuto da una precedente relazione non può determina l’addebito della separazione

Decisiva la constatazione che, nel caso specifico preso in esame dai giudici, non ricorreva alcun diretto onere di assistenza morale e materiale da parte dell’uomo nei confronti del figlio maggiorenne della moglie, a cui non era legato da alcun vincolo né di sangue e né giuridico, in virtù, ad esempio, di un’adozione. In sostanza, la condotta tenuta dall’uomo, ossia l’allontanamento del figlio della moglie dalla casa familiare, non è idonea, precisano i giudici, ad integrare la causa di addebito separativo. Soprattutto considerando che il giovane era, all’epoca, già maggiorenne ed aveva un alloggio presso uno zio, dove poi lui e la madre si erano trasferiti per un breve periodo, dando atto, quindi della piena capacità giuridica del giovane e della disponibilità da parte sua di un’altra sistemazione abitativa. (Ordinanza 15299 del 31 maggio 2023 della Cassazione)

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