Ammissibilità del concordato preventivo: come valutare l’apporto del terzo
I giudici precisano che l’apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice
Ai fini dell’ammissibilità della proposta di concordato preventivo, la normativa deve essere interpretata nel senso che l’apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell’attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato.
Del pari, al fine di escludere dal concetto di finanza esterna in senso proprio la cosiddetta finanza dinamica, va osservato che, pur essendo condivisibile il richiamo al principio della inderogabilità del divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati, in caso di apporto di finanza esterna, occorre comunque evidenziare che il cosiddetto surplus finanziario, determinato dalla continuità aziendale alla luce della legge fallimentare, non può essere ricondotto, in alcun modo, nella categoria concettuale della finanza esterna apportata dal terzo finanziatore del piano concordatario. Invero, nell’un caso, il flusso finanziario eccedentario, rispetto al programmato pagamento dei creditori previsto nel piano stesso, risulta pur sempre collegato (e dunque funzionalmente riconducibile) ai fattori produttivi aziendali e, dunque, in ultima istanza, al patrimonio del debitore (e dunque alla garanzia patrimoniale insita in esso), mentre, nell’altro caso, la finanza esterna è rappresentata da un apporto finanziario di un soggetto terzo rispetto al patrimonio del debitore, apporto che, se assistito dal sopra ricordato requisito di neutralità, sfugge alle stringenti regole della responsabilità patrimoniale e risulta liberamente distribuibile dal debitore.
Questi i principi fissati dai giudici (ordinanza numero 22948 del 9 luglio 2026 della Cassazione) a conferma dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale di una ‘s.r.l.’.
Decisiva l’inammissibilità della originaria proposta di concordato preventivo a fronte dell’impossibilità di configurare il pagamento promesso da una società terza a favore dell’Erario, seppur con rinuncia al regresso nei confronti della debitrice – cioè la società in crisi –, quale finanza esterna, in quanto comportamento già dovuto in forza delle pattuizioni sulla scorta delle quali un ramo d’azienda è stato conferito nella società terza.
In sostanza, in primo luogo è stato ritenuto provato lo stato di insolvenza della debitrice, tenuto conto dell’entità complessiva dei debiti pari ad oltre 4milioni di euro (di cui più di 2milioni di euro nei confronti dell’Erario), della persistenza dell’inadempimento, della circostanza per la quale essa non risulta titolare di beni immobili o mobili registrati da poter eventualmente alienare per ripianare le posizioni debitorie maturate.
In secondo luogo, premesso che il tratto distintivo della finanza esterna (cioè degli apporti effettuati da soggetti terzi rispetto al debitore) è dato dalla neutralità dell’apporto del terzo rispetto al patrimonio del debitore, si è accertato che a fornire la cosiddetta finanza esterna nella prospettazione della proponente è una società terza che, a liberazione del capitale sociale, ha conferito l’intero ramo di commercio al dettaglio della propria azienda, composto da cinque punti vendita, divenendone unico socio, per poi cedere l’intera quota detenuta, dopo qualche giorno, ad un privato. Ad escludere che l’apporto possa essere definito di finanza esterna è la circostanza che la società in crisi annota nelle proprie scritture contabili ed espone nell’attivo patrimoniale un credito nei confronti della società terza di pressoché corrispondente importo (poco più di un milione di euro).
In generale, ai fini dell’ammissibilità della proposta di concordato preventivo, la legge fallimentare deve essere interpretato nel senso che l’apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice
Tirando le somme, l’estraneità effettiva e la neutralità dell’apporto del terzo rappresentano elementi fondamentali che, anche nel nuovo disegno del ‘Codice della crisi’, consentono di distinguere la finanza terza in senso stretto dall’attivo concordatario.