Ammissione al passivo per un credito tributario: non è necessaria la precedente iscrizione a ruolo
Il ruolo costituisce titolo esecutivo formato in via amministrativa, circostanza che impone una verifica giudiziaria in caso di contestazioni sollevate dal contribuente preteso debitore

La domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall’amministrazione finanziaria dello Stato ovvero da suo concessionario incaricato della riscossione dei tributi, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza della documentazione comprovante l’avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore. Inoltre, è da ricordarsi che il ruolo costituisce titolo esecutivo formato in via amministrativa, e ciò impone una verifica giudiziaria in caso di contestazioni sollevate dal contribuente preteso debitore. In considerazione della disciplina vigente in tema di riparto di giurisdizione poi, le controversie che determinano la necessità di una delibazione in ordine all’esistenza e alla consistenza del tributo non possono essere demandate agli organi fallimentari, ma devono essere rimesse all’esame del giudice tributario. E l’impugnazione del ruolo avanti le Commissioni tributarie consente al debitore erariale di far valere le ragioni del manifestato dissenso nella sede propria, mentre l’ammissione del credito con riserva, da sciogliere all’esito dell'intrapreso giudizio tributario, consente di definire, sia pure con contenuto condizionato, la fase della procedura fallimentare relativa alla formazione dello stato passivo». Tenuto conto, poi, del fatto che nel caso di contestazione del debitore erariale il giudice delegato non ha giurisdizione funzionale alla verifica della fondatezza delle censure (essendo le relative questioni rimesse al giudice tributario), in mancanza del ruolo (e della relativa impugnazione) l’esito della domanda di ammissione dovrà essere necessariamente sfavorevole per il creditore, attesa l’impossibilità, per il giudice delegato del fallimento, di formulare giudizio di merito al riguardo. La conseguenza è che il ruolo rafforza la posizione del creditore che, ove ritenga preferibile depositare istanza di ammissione al passivo senza la preventiva formazione del ruolo, assume il rischio dell’iniziativa adottata e, nel caso di contestazione da parte del debitore, subisce le conseguenze della sua inerzia. (Ordinanza 11199 del 28 aprile 2023 della Cassazione)