Apertura della liquidazione giudiziale di una società di persone: no all’estensione al socio deceduto da più di un anno

La socia liquidatrice ha aderito alla domanda avanzata dal creditore. Ma l’ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale va esclusa nei confronti del socio illimitatamente responsabile che è risultato deceduto a distanza di oltre dodici mesi dal deposito del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale

Apertura della liquidazione giudiziale di una società di persone: no all’estensione al socio deceduto da più di un anno

L'apertura della liquidazione giudiziale di una società di persone, su istanza di un creditore, non si estende al socio illimitatamente responsabile deceduto da più di un anno dal deposito della istanza di liquidazione. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali sono stati chiamati a prendere in esame la proposta di liquidazione controllata presentata, alla luce del ‘Codice della crisi d’impresa’, di un creditore nei confronti di una società, mettendo sul tavolo, virtualmente, anche un decreto ingiuntivo. Acclarata la situazione di indebitamento della società, viene esclusa, ‘Codice della crisi d’impresa’, l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie. La socia liquidatrice ha aderito alla domanda avanzata dal creditore. Ma l’ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale va esclusa, precisano i giudici, nei confronti del socio illimitatamente responsabile che è risultato deceduto a distanza di oltre dodici mesi dal deposito del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. (Sentenza del 31 maggio 2023 del Tribunale di Venezia)  

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