Assegno di invalidità: conta solo il reddito della persona che ha presentato l’istanza
Esclusa, invece, la possibilità di tenere conto dei redditi prodotti dal coniuge e da altri componenti del nucleo familiare

Per l’attribuzione dell’assegno di invalidità è necessario puntare i riflettori solo sul reddito della persona che ha presentato l’istanza all’INPS. Esclusa, quindi, la possibilità di tenere conto dei redditi prodotti dal coniuge e da altri componenti del nucleo familiare. Riprende vigore, perciò, nel caso preso in esame dai giudici, la domanda presentata da un’anziana signora e mirata al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o della pensione di inabilità civile o dell’assegno mensile di invalidità. Accolta la tesi proposta dal legale della donna, tesi secondo cui per il riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza – cosiddetto assegno di invalidità civile – rileva solo il reddito personale e non anche quello del coniuge. Questa obiezione ha fondamento, osservano i giudici, i quali ricordano, in prima battuta, che per l’assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della legge numero 247 del 2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell’assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del suo nucleo familiare. I giudici precisano poi che per l’assegno mensile di invalidità civile – previsto dalla legge numero 118 del 1971 – il decreto legge 663 del 30 dicembre 1979 prevede, ai fini della sussistenza del requisito reddituale, l’esclusione del cumulo del reddito del beneficiario non solo con riferimento al coniuge ma anche a tutti gli altri componenti del nucleo familiare. (Ordinanza 28205 del 28 settembre 2022 della Corte di Cassazione)