Assegno divorzile all’ex moglie che ha rinunciato alla professione per dedicarsi alla famiglia

I magistrati ribadiscono che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro a cui fare riferimento per la determinazione dell’assegno divorzile

Assegno divorzile all’ex moglie che ha rinunciato alla professione per dedicarsi alla famiglia

Sacrosanto l’assegno divorzile all’ex moglie che, a matrimonio in corso, ha rinunciato alla avviata professione di commercialista per dedicarsi alla famiglia e ha consentito all’allora marito di portare avanti una fiorente attività imprenditoriale. Questo incontestabile dato di fatto non è però sufficiente per legittimare l’aumento monstre della cifra, passata dai 4.000 euro stabiliti nel giudizio di separazione ai 6.500 euro indicati nel giudizio di divorzio. I magistrati ribadiscono che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro a cui fare riferimento per la determinazione dell’assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente. E, ragionando sempre in questa ottica, viene ricordato anche che l’assegno divorzile ha pure una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato, come nella vicenda presa in esame, le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell’ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare. (Ordinanza 1996 del 23 gennaio 2023 della Corte di Cassazione)

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