Assegno divorzile: obiettivo è garantire un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio

Necessaria una complessiva ponderazione dell’intera storia coniugale, anche mediante un giudizio espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito, dal coniuge che richiede l’assegno, alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune

Assegno divorzile: obiettivo è garantire un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio

L’assegno divorzile, che va attribuito e quantificato senza fare riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare, in ragione della sua finalità composita – assistenziale, perequativa e compensativa – un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal coniuge, durante gli anni di matrimonio, in ogni ambito di rilevanza. Tale valutazione richiede perciò una complessiva ponderazione dell’intera storia coniugale, anche mediante un giudizio espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal coniuge che richiede l’assegno alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio, senza dimenticare poi l’età del coniuge che sostiene di avere diritto all’assegno.
Questi i paletti fissati dai giudici (ordinanza numero 9887 del 15 aprile 2025 della Cassazione), i quali hanno perciò dato ragione ad una donna, nonostante le obiezioni sollevate dall’ex marito, ritenendo dimostrata la contrazione del reddito e dell’impegno lavorativo da lei subita in concomitanza con il trasferimento per seguire l’allora marito. Per i giudici, difatti, l’allontanamento dalla città di residenza ha rappresentato oggettivamente un aggravio per la donna, chiamata da sola ad accudire figli in tenera età figli. Irrilevante, invece, il fatto che si sia trattato di una scelta condivisa.
Ampliando l’orizzonte, i giudici ribadiscono un concetto: l’assegno divorzile è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare.
Ragionando in questa ottica, nella vicenda in esame si è appurata l’esistenza del divario che costituisce precondizione per il successivo accertamento dei requisiti per l’attribuzione e la determinazione dell’assegno.
Nello specifico, i giudici hanno ricostruito la vita coniugale della coppia, sviluppatasi in un arco temporale di dieci, anni mettendo a confronto le posizioni economiche di entrambe le parti e accertandone un significativo divario, e passando poi a considerare il contributo oggettivo che la moglie aveva dato alla crescita professionale del marito, il quale aveva accettato il trasferimento in un’altra città potendo contare sull’apporto della moglie su cui gravavano inevitabilmente gli oneri di accudimento di figli in tenera età, per il cui assolvimento la donna aveva dovuto optare per un lavoro part-time, retrocedendo in termini di carriera e retribuzione a tutto vantaggio del marito.

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