Assegno sottratto e incassato: colpevole chi lo ha spedito per posta

A fronte di un assegno sottratto e riscosso da un soggetto non legittimato a riscuoterlo, chi deve essere ritenuto responsabile?

Assegno sottratto e incassato: colpevole chi lo ha spedito per posta

Colpevole chi spedisce per posta ordinaria l’assegno che viene sottratto e incassato da un soggetto non legittimato. Per i giudici non vi sono dubbi: la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente. In sostanza, a fronte di un assegno sottratto e riscosso da un soggetto non legittimato a riscuoterlo, è da ritenere responsabile non solo l’istituto di credito che ha provveduto all’erroneo pagamento ma anche il soggetto che ha emesso l’assegno e lo ha spedito per posta ordinaria. Irrilevante a questo proposito, chiariscono i giudici, il fatto che il titolo di credito sia munito di clausola di intrasferibilità. Difatti, in caso di invio del titolo di credito mediante il servizio postale ordinario, il conseguente rischio che l’assegno cada in mani diverse da quelle del destinatario, e sia quindi presentato all’incasso da un soggetto diverso dalleffettivo prenditore, non può ritenersi d’altronde scongiurato né dalla clausola d’intrasferibilità - la cui funzione precipua non consiste nell’evitare il predetto evento, ma nell’impedire la circolazione del titolo - né dall’imposizione a carico della banca dell’obbligo di procedere all’identificazione del presentatore, dal momento che il puntuale adempimento di tale obbligo è reso sempre più difficoltoso dallo sviluppo di perfezionate tecniche di contraffazione dei documenti, la cui falsificazione spesso non è rilevabile neppure mediante un controllo accurato. (Ordinanza 25866 del 5 settembre 2023 della Cassazione)

News più recenti

Mostra di più...