Assegno spedito tramite posta: è volontaria esposizione al rischio?

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente

Assegno spedito tramite posta: è volontaria esposizione al rischio?

Ciò comporta, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore. Di conseguenza, in caso di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dall'avente diritto, accanto alla responsabilità della banca negoziatrice è, altresì, configurabile la concorrente responsabilità di un soggetto - colui che ha emesso l’assegno e lo ha spedito per posta - diverso da quello cui incombeva l'obbligo dell'identificazione del beneficiario dell'assegno. Ciò perché la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione della causa dell'evento dannoso. In sostanza, l’esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, in virtù della considerazione che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito. (Ordinanza 27579 del 28 settembre 2023 della Cassazione)  

News più recenti

Mostra di più...