Attivo insufficiente: spese e onorari del curatore sono anticipati dall’erario

La regola secondo cui, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, le spese ed onorari del curatore sono anticipati dall'erario, dettata per il caso tipico del fallimento privo di attivo, si estende per identità di ratio anche al caso di fallimento con attivo insufficiente

Attivo insufficiente: spese e onorari del curatore sono anticipati dall’erario

Per quanto concerne la somma liquidabile al curatore, essa va computata al netto degli oneri fiscali (compresi IVA e accessori), perché il curatore è un ausiliario di giustizia che ripete i suoi poteri dal Tribunale fallimentare, e li esercita su un piano pubblicistico e nell'ambito di un processo, con criteri, modalità e responsabilità particolari, estranei a quelli che caratterizzano la prestazione dell'attività professionale vera e propria. Questi i chiarimenti forniti dai giudici, a fronte delle proteste di un avvocato che, in qualità di curatore del fallimento di una s.r.l., ha impugnato prima il decreto con cui il Tribunale gli ha liquidato il compenso finale in 30.000 euro e poi il il decreto con cui quel compenso è stato corretto in 29.000 euro, stante la limitata disponibilità di cassa della procedura fallimentare. (Ordinanza 27442 del 27 settembre 2023 della Cassazione)

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