Aumento di capitale sociale: per le ‘s.r.l.’ il termine per l’impugnativa decorre dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese
Il termine per l’impugnativa dell’aumento di capitale sociale decorre, per le ‘s.r.l.’, dall’iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese e non già dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Questo il paletto fissato dai giudici, i quali ricordano che è la stessa lettera della norma a richiamare, espressamente, per l’impugnativa delle delibere di aumento di capitale, il disposto normativo dettato per le società per azioni e che dispone espressamente che l’impugnativa non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. In sostanza, risulta evidente, secondo i giudici, la voluntas legis di omologare la disciplina delle società a responsabilità limitata a quella della società per azioni, in relazione ad una deliberazione particolarmente rilevante per la vita della compagine sociale, e cioè quella dell’aumento di capitale sociale. I giudici aggiungono che, in realtà, è proprio la natura della deliberazione di aumento del capitale sociale, come tale modificativa dello statuto e della consistenza patrimoniale della società, che induce a privilegiare la tesi della decorrenza del termine dalla iscrizione della relativa delibera assembleare nel registro delle imprese, perché soluzione idonea ed adeguata a conciliare maggiormente gli interessi dei soci con quelle dei terzi, entrambi diretti alla migliore conoscenza e alla certezza delle vicende sociali. (Ordinanza 14469 del 24 maggio 2023 della Cassazione)