Auto impatta contro un cane randagio: la normativa regionale inchioda l’Azienda sanitaria locale alle proprie responsabilità

Decisiva la constatazione che la normativa regionale ha affidato alle Aziende sanitarie locali presenti sul territorio il compito di realizzare e far funzionare il servizio di accalappiamento dei cani

Auto impatta contro un cane randagio: la normativa regionale inchioda l’Azienda sanitaria locale alle proprie responsabilità

Automobile lesionata dopo la collisione con un cane randagio: sotto accusa finisce l’Azienda sanitaria locale. Ciò perché la normativa regionale ha affidato alle Aziende sanitarie locali presenti sul territorio il compito di realizzare e far funzionare il servizio di accalappiamento dei cani, e, di conseguenza, sono le Aziende sanitarie locali a dover rispondere dei danni causati da cani randagi ancora liberi di scorrazzare. I giudici chiariscono, in premessa, che l’ente tenuto alla prevenzione del fenomeno del randagismo deve essere individuato sulla base della legislazione regionale vigente. Una volta acclarato, come nel caso preso in esame, che la legislazione regionale applicabile prevede, in materia di randagismo, una competenza a diverso livello di vari enti locali territoriali nonché di enti ed organi statali, e stabilisce che alle Aziende sanitarie locali è demandato di istituire l’anagrafe canina e di procedere all’istituzione del servizio di accalappiamento dei cani, allora proprio le Aziende sanitarie locali sono tenute a rispondere dei danni causati dai cani randagi, danni catalogabili come conseguenze della mancata attivazione del servizio di accalappiamento o del suo inadeguato apprestamento e funzionamento. (Ordinanza 3737 dell’8 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)

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