Balla di fieno in autostrada e una vettura finisce contro il guard-rail: esclusa la responsabilità dell’ANAS
Per i giudici l’episodio va considerato come frutto di un caso fortuito. Di conseguenza, l’automobilista può prendersela solo con la sfortuna

Nessun addebito a carico dell’ANAS per la presenza in autostrada di una balla di fieno che fa finire una vettura contro il guard-rail. Respinta l’istanza risarcitoria avanzata dall’automobilista. Decisiva la constatazione che l’ostacolo presente sulla strada, cioè una balla di fieno caduta da un camion in transito, non era stato segnalato né da altri automobilisti, né dagli addetti alla sorveglianza diurna né, infine, dalla Polizia stradale, cui era affidata la vigilanza del tratto autostradale durante le ore notturne. Nessun ristoro economico, quindi, l’automobilista che, ritrovatosi davanti, all’improvviso, in autostrada, una balla di fieno, ha provato ad evitare l’ostacolo ma, a causa della repentina manovra, ha perso il controllo del mezzo, che è andato a sbattere violentemente contro il guard-rail. Per i giudici l’episodio va considerato come frutto di un caso fortuito. Di conseguenza, l’automobilista può prendersela solo con la sfortuna, ma non con l’ANAS. In sostanza, l’orario dell’incidente, verificatosi alle 5.30 del mattino, cioè durante una fascia oraria non coperta dai turni ordinari di sorveglianza, e la circostanza della mancata segnalazione dell’ostacolo da parte degli altri utenti della strada, degli addetti alla sorveglianza diurna e della Polizia stradale, cui era affidata la vigilanza del tratto autostradale durante le ore notturne, sono valsi a dimostrare la ricorrenza del caso fortuito. Di conseguenza, l’imprevedibilità e l’inevitabilità del fatto, attribuibile alla condotta di una terza persona – cioè il conducente di un camion –, rendono poco plausibile ogni addebito a carico dell’ANAS. (Ordinanza 35429 dell’1 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)