Bestemmia in diretta durante il reality: colpevole l’emittente televisiva
Legittima la multa decisa dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. I giudici sottolineano l’ingiustificato difetto di misure avanzate di controllo, raffreddamento e correzione di vicende anomale o in via di degenerazione nel corso della diffusione televisiva del programma

Indiscutibile la responsabilità dell’emittente televisiva per la bestemmia pronunciata su un suo canale durante un reality e, per giunta, in un orario serale tale da rendere plausibile la presenza dei minori davanti al televisore. Confermata perciò la multa – 100.000 euro, per la precisione – inflitta alla società dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. I giudici ritengono corretta l’attribuzione della condotta sanzionata, cioè la pronuncia di una espressione blasfema all’interno di un format televisivo, a culpa in vigilando, derivante da ingiustificato difetto di misure avanzate di controllo, raffreddamento e correzione di vicende anomale o in via di degenerazione nel corso della diffusione televisiva del programma. Tale difetto è evidente, secondo i giudici, proprio dall’illecito concretizzatosi e dalla sua evidente sottovalutazione od omessa previsione – per imperizia e negligenza –, al di là degli intenti o dei buoni propositi dei produttori e della stessa emittente. Irrilevante la presunta estraneità dell’atto illecito del partecipante al contesto del programma, giacché, per volere mostrare il reality tutti i comportamenti dei partecipanti, il fatto, disdicevole in sé, non fu avulso dal predetto contesto. (Ordinanza 34704 del 21 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)