Blitz dei ladri in un camper: legittimo parlare di furto in abitazione
Il camper era utilizzato dalle persone offese nel corso di una vacanza. Logico quindi dedurne l’utilizzo quale ‘casa mobile’, ossia quale luogo di privata dimora

Catalogabile come furto in abitazione quello messo a segno dai ladri che hanno preso di mira un camper piazzato nel parcheggio di un supermercato. I giudici ribadiscono, ai fini della configurabilità del furto in abitazione, che costituisce luogo di privata dimora qualsiasi luogo che abbia le caratteristiche dell’abitazione (in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso del proprietario) e che sia stato adibito allo svolgimento di atti della vita privata, in modo riservato ed al riparo da intrusioni altrui. Coerentemente con queste coordinate, il camper costituisce luogo di privata dimora quando ne sia stata in concreto accertata la destinazione all’espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione. Nel caso specifico preso in esame dai giudici è emerso che il camper era utilizzato dalle persone offese nel corso di una vacanza e da ciò è stato logico dedurne l’utilizzo quale ‘casa mobile’, ossia quale luogo di privata dimora, prima ancora che, per le sue caratteristiche, mezzo di locomozione. Di conseguenza, una volta accertata la funzione del camper come privata dimora, è irrilevante la circostanza che, nello specifico contesto storico, il camper venga utilizzato (anche) come mezzo di locomozione. (Sentenza 37878 del 6 ottobre 2022 della Corte di Cassazione)