Buca non segnalata sul marciapiede condominiale ad uso pubblico: risarcimento contenuto per la vittima che è stata imprudente
Acclarato il concorso di colpa della persona danneggiata, inciampata nella buca e finita a terra poiché impegnata a guardare alcune vetrine.

Condominio colpevole per la buca che, presente sul marciapiede condominiale ad uso pubblico e non segnalata, causa la caduta di una persona. Sul fronte risarcitorio, però, l’esborso è contenuto, vista e considerata la condotta imprudente tenuta dalla vittima del capitombolo. I giudici ritengono accertata la responsabilità del condominio, colpevole di non aver curato la manutenzione del marciapiede e di non aver segnalato la buca, ma, allo stesso tempo, sottolineano il concorso di colpa del pedone, inciampato nella buca e finito a terra poiché impegnato a guardare alcune vetrine. In sostanza, l’incidente è stato favorito anche dalla distrazione della persona danneggiato. Su questo fronte i giudici sottolineano che la buca era ampiamente visibile, tanto più se si considera che il fatto è avvenuto in pieno giorno. Per completare il quadro, infine, i giudici, replicando alle obiezioni proposte dal condominio, chiariscono che non esiste alcun obbligo del Comune di provvedere alla manutenzione dei fondi privati, come il marciapiede condominiale ad uso pubblico, derivando piuttosto il dovere di segnalare ai proprietari le situazioni di pericolo suscettibili di recare pregiudizio agli utenti della strada, oltre che di adottare i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti o conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio. (Sentenza del 16 gennaio 2023 della Corte d’appello di Salerno)