Caduta causata da un avvallamento: niente risarcimento se la vittima è stata disattenta

Decisivi, nel caso specifico, i dettagli relativi all’episodio della caduta, ossia il fatto che, al momento dell’incidente, il tempo era buono, la visuale era libera e l’avvallamento era di grandi dimensioni

Caduta causata da un avvallamento: niente risarcimento se la vittima è stata disattenta

Esclusa la responsabilità della pubblica amministrazione se il danno riportato da un privato cittadino, a seguito di una caduta, è frutto della sua colpevole inavvedutezza comportamentale. Nel caso specifico preso in esame dai giudici si è appurato che la cosa - cioè l’avvallamento del manto stradale - non va considerata la causa dell’evento dannoso, ma l’occasione del suo verificarsi. In altri termini, la caduta non è stata cagionata dalla cosa, ossia dall’avvallamento, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della persona danneggiata che deve imputare a sé stessa le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sua condotta. Decisivi i dettagli relativi all’episodio della caduta. Difatti, è emerso che, al momento dell’incidente, il tempo era buono, la visuale era libera e l’avvallamento era di grandi dimensioni. Ciò significa che la persona danneggiata si era trovata nelle condizioni di avvedersi e di evitare il presunto pericolo e che la pubblica amministrazione non può essere considerata custode dei beni demaniali su cui viene esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini quando il bene abbia un’estensione tale da rendere praticamente impossibile l’esercizio di un efficace e continuo controllo e che, per contro, sui privati gravi l’onere di una particolare attenzione nell’uso dei beni stessi. (Ordinanza 16034 del 7 giugno 2023 della Cassazione)

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